Le Parti contraenti,
convinte della natura speciale delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, della peculiarità delle loro caratteristiche e della necessità di risolvere con soluzioni specifiche i problemi particolari che esse presentano;
allarmate dalla continua erosione di tali risorse;
consapevoli del fatto che le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura rappresentano una preoccupazione comune di tutti i paesi, dal momento che questi ultimi dipendono tutti in modo rilevante da risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura provenienti dall’esterno;
riconoscendo che la conservazione, la ricerca, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi fissati nella Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale e nel Piano d’azione del Vertice mondiale dell’alimentazione nonché per la realizzazione di uno sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future e riconoscendo, altresì, che occorre rafforzare urgentemente la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione di assolvere tali compiti;
osservando che il Piano d’azione mondiale per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura rappresenta, per tali attività, un quadro di riferimento approvato a livello internazionale;
riconoscendo inoltre che le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura costituiscono una materia prima indispensabile per il miglioramento genetico delle piante coltivate, indipendentemente dal fatto che esso avvenga attraverso la selezione degli agricoltori, attraverso metodi classici di miglioramento delle piante o attraverso l’uso di biotecnologie moderne, e che dette risorse svolgono un ruolo essenziale nell’adattamento ai cambiamenti ecologici e alle imprevedibili evoluzioni dei bisogni umani;
affermando che i contributi passati, presenti e futuri degli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare di quelli che vivono nei centri d’origine e di diversità, alla conservazione, al miglioramento e alla disponibilità di tali risorse sono il fondamento dei diritti degli agricoltori;
affermando anche che il diritto, riconosciuto dal presente Trattato, di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi e altri materiali di moltiplicazione e di partecipare all’adozione di decisioni concernenti l’uso delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nonché alla ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano rappresenta un fattore fondamentale per la concretizzazione dei diritti degli agricoltori e per la promozione degli stessi a livello nazionale e internazionale;
riconoscendo che il presente Trattato e gli altri accordi internazionali pertinenti devono essere complementari tra loro al fine di garantire un’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare;
affermando che le disposizioni del presente Trattato non comportano alcuna modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti posti in essere da altri accordi internazionali;
considerando che la finalità di quanto affermato in precedenza non è quella di stabilire una gerarchia tra il Trattato e altri accordi internazionali;
consapevoli del fatto che le questioni relative alla gestione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura interessano, allo stesso tempo, l’agricoltura, l’ambiente e il commercio e convinte della necessità di una sinergia tra questi settori;
consapevoli delle proprie responsabilità nella conservazione della diversità mondiale delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nei confronti delle generazioni presenti e future;
riconoscendo che, nell’esercizio dei propri diritti sovrani sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, gli Stati possono trarre reciprocamente profitto dalla creazione di un sistema multilaterale efficace che faciliti l’accesso a una parte ben definita di tali risorse e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione;
desiderando concludere un accordo internazionale nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (in prosieguo «FAO») ai sensi dell’articolo XIV del suo atto costitutivo2;
convengono quanto segue: